Roma   10 aprile 2006

Prot. n. 978/2006/F/av
Circolare n. 4/2006

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

OGGETTO: Legge 49 del 21-02-2006 e modifiche della normative sugli stupefacenti – Obblighi dei medici veterinari

Caro Presidente,

nella legge in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2006 e che è entrata in vigore il giorno 28/2/2006, gli articoli dal 4-bis si-no al 4-vicies ter contengono numerose modifiche alle norme del D.P.R. 309/90 recante, come è noto, il T.U. delle leggi in materia di stupefacenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/3/2006 è stato poi pubblicato il D.M. 10 marzo 2006 di approvazione del nuovo ricettario per la prescrizione dei farmaci stupe-facenti, che entrerà in vigore dal 15-4-2006.

Le maggiori innovazioni riguardano:
1) una diversa classificazione delle tabelle dei medicinali stupefacenti;
2) la durata della ricetta per la prescrizione di medicinali stupefacenti, unificata a 30 giorni, sia per la terapia del dolore severo di origine neoplastica o degenerativa, sia per altre indicazioni terapeutiche (prima era di 30 giorni per i medicinali dell’allegato III-bis prescritti per la terapia del dolore, di 8 giorni per le prescri-zioni mediche e di 3 giorni per quelle veterinarie per altre indicazioni terapeuti-che);
3) l’abolizione della ricetta madre-figlia distribuita dagli Ordini e l’impiego di un u-nico ricettario ministeriale a ricalco in triplice copia, sia per i medici chirurghi che per i medici veterinari.

Al fine di agevolare la comprensione ed il rispetto delle nuove norme, si allega di seguito un prospetto delle applicazioni pratiche che riguardano i medici veterinari e gli Ordini provinciali.

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE SUTUPEFACENTI.

La suddivisione degli stupefacenti nelle precedenti Tabelle I-VI è stata sostituita da una ripartizione in due Tabelle, la Tabella I e la Tabella II, la quale, a sua volta, è suddivisa nelle sezioni A, B, C, D, E.

La Tabella I comprende tutte le sostanze individuate come stupefacenti o psico-trope suscettibili di abuso.

Nella Tabella II sono riportati i principi attivi dei medicinali (quindi anche diver-se sostanze presenti nella tabella I), suddivisi in cinque sezioni da A a D, a seconda del maggiore o minore potere di indurre dipendenza. Per ciascuna di queste sezioni vige un regime di prescrizione diverso.

Per quanto riguarda i farmaci d’interesse veterinario, rientrano nella Tabella II, sezione A: medicinali contenenti ketamina, morfina, metadone, fentanyl, ossimorfone, flunitrazepam e buprenorfina (orale e iniettabile), pentobarbital; nella Tabella II, sezio-ne B: sostanze per preparazioni galeniche a base di butorfanolo, diazepam ed altre ben-zodiazepine, fenobarbital, pentazocina, tramadolo; nella Tabella II, sezione C: medici-nali contenenti pentazocina, fenobarbital; nella Tabella II, sezione D: composizioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti associazioni o bassi dosaggi delle sostanze della sezione A, medicinali in forma iniettabile contenenti diazepam, lorazepam e mida-zolam; nella Tabella II, sezione E, forme orali di diazepam ed altre benzodiazepine, ol-tre ad altre sostanze delle sezioni A e B, a bassi dosaggi.

ACQUISTO DI MEDICINALI A BASE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE DA PARTE DI MEDICI CHIRURGHI E MEDICI VETERINARI (ART. 42).

Viene mantenuta la facoltà per i medici, i veterinari, i direttori sanitari o i respon-sabili di ospedali e case di cura, i titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie di approvvigionarsi da grossisti e farmacie, per esigenze terapeutiche, dei me-dicinali compresi nella Tabella II, sezioni A, B, e C, tramite la richiesta in triplice co-pia (non è previsto un modulo ufficiale), facendone scorta in quantità adeguata al con-sumo previsto. L’acquisto invece di medicinali appartenenti alla Tabella II, sezioni D ed E avviene tramite la normale ricetta veterinaria in triplice copia per l’acquisto di scorte di medicinali.

Come nel sistema previgente, il farmacista riceve tre copie, ne trattiene una quale documento giustificativo dello scarico dal registro, ne restituisce una al richiedente con il timbro di spedizione dei medicinali e trasmette l’altra alla propria ASL.

Gli adempimenti di registrazione del carico e dello scarico su apposito registro conforme alle disposizioni di legge (tipo il Registro Buffetti 3317-110) sono rimasti in-variati e riguardano i medicinali compresi nella Tabella II, sezioni A, B e C.

PRESCRIZIONI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEI MEDICI VETERINARI (ART. 43).

Le prescrizioni mediche devono essere effettuate utilizzando esclusivamente le ri-cette indicate, in funzione delle sezioni di appartenenza dei medicinali prescritti.

1) Prescrizione di medicinali compresi nella Tabella II, sezione A:
a. Ricetta: ricetta a ricalco modello ministeriale (distribuita dalle ASL). Modello di ricetta del DM 31-3-2006 e, nelle more della sua stampa e distribuzione, del modello del DM 24-5-2001 modificato dal DM 4-4-2003
b. Numero copie: triplice copia a ricalco. Di tali copie, una è conservata dal far-macista e l’originale e una copia dall’assistito. Al medico veterinario non rima-ne alcuna copia.
c. Prescrizione: un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione dei medicinali di cui all’allegato III-bis (buprenorfina, co-deina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodo-ne, ossimorfone) utilizzati per la terapia del dolore severo di origine neoplastica o de-generativa, per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di du-rata non superiore a trenta giorni.

Il presente modello è altresì utilizzato, come autoprescrizione, dai medici e dai ve-terinari ai fini di approvvigionamento per uso professionale urgente (ma non per scorta) per la terapia del dolore con i medicinali di cui all’allegato III-bis. In questi casi il me-dico od il veterinario tiene un apposito registro, non soggetto a vidimazione, in cui an-nota i trattamenti effettuati.

d. Elementi della ricetta:
1) cognome e nome del proprietario dell’animale;
2) dizione “uso veterinario” nello spazio destinato ai bollini autoadesivi per i farmaci di-spensati in regime di SSN;
3) specie, razza e sesso dell’animale in cura nello spazio riservato al codice del paziente;
4) dose prescritta, posologia e modo di somministrazione;
5) indirizzo e numero telefonico professionali del medico;
6) data e firma del medico;
7) timbro personale del medico.

e. Termine di validità della ricetta: trenta giorni.

f. Adempimenti del farmacista:
1) Controllo della regolarità della ricetta
2) Annotazione degli estremi di un documento dell’acquirente
3) Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia
4) Annotazione del prezzo praticato (art. 37, RD 1706/38)
5) Conservazione di una copia della ricetta per due anni dall’ultima registrazione nel regi-stro entrata e uscita stupefacenti.

2) Prescrizione di medicinali compresi nella Tabella II, sezione B, C e D:
a. Ricetta: Ricetta semplice non ripetibile
b. Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
c. Adempimenti del farmacista:
1) Controllo della regolarità della ricetta;
2) Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro della farmacia;
3) Conservazione di una copia della ricetta per due anni dall’ultima registrazione nel registro entrata e uscita stupefacenti, per i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C, e per sei mesi per i medicinali compresi nella tabella II, sezione D (art. 5, d.lgs. 539/92).

3) Prescrizione di medicinali compresi nella Tabella II, sezione E:

a. Ricetta: Ricetta semplice ripetibile per i medicinali ad uso veterinario e non ripetibile per i medicinali ad uso umano per uso improprio
b. Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
c. Adempimenti del farmacista:
1) Controllo della regolarità della ricetta;
2) Annotazione della data di spedizione e apposizione del timbro (in merito all’obbligatorietà di tale adempimento, previsto dall’art. 4, dlgs. 539/92, sono attesi chiarimenti).

RICETTARIO MADRE-FIGLIA DISTRIBUITO DAGLI ORDINI.

Con il DM 10 marzo 2006 di approvazione del nuovo ricettario per la prescrizione dei farmaci stupefacenti, entrato in vigore il 15-4-2006, sono stati aboliti i ricettari ma-dre-figlia di colore giallo-verde distribuiti dagli Ordini. I medici veterinari dovranno pertanto restituire agli Ordini i loro ricettari non utilizzati e gli Ordini provvederanno al-la loro restituzione al Ministero della Salute, magazzino centrale del materiale profilatti-co, via dei Carri Armati n. 13, 00159 Roma, ai fini della loro distruzione.

I nuovi ricettari ministeriali, conformi al DM di cui sopra, stampato a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, saranno distribuiti ai centri di riferimento regionali e quindi a ciascuna ASL, dove potranno essere ritirati dai medici chirurghi e dai medici veterinari. In attesa che questi nuovi ricettari siano disponibili, potranno es-sere utilizzati i ricettari ministeriali conformi DM 24-5-2001, modificato dal DM 4-4-2003, già disponibili presso le ASL.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D’Addario)

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