Il ministero della Salute fornisce chiarimenti in risposta ad alcuni articoli comparsi in questi giorni sugli organi di stampa e sui social media riguardanti la nuova ricetta veterinaria elettronica. In diversi casi sono state fornite informazioni inesatte e fuorvianti per gli utenti e i consumatori sul funzionamento del nuovo sistema informatizzato, introdotto dalla legge n. 167 del 2017 e definito, nelle sue modalità applicative, dal decreto del ministro della Salute dell’8 febbraio 2019.
Il nuovo sistema di ricetta elettronica (REV) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti nei sistemi informativi ministeriali.
La ricetta veterinaria resta obbligatoria negli stessi casi in cui lo era prima dell’entrata in vigore della prescrizione elettronica.
Quindi non vi è alcun motivo per cui con il formato elettronico il numero delle prescrizioni debba aumentare.
Un punto particolarmente trattato in alcuni articoli riguarda la possibilità che la REV porti un aumento del costo delle spese veterinarie per i possessori di animali. In realtà la ricetta veterinaria elettronica non è in alcun modo correlata all’emissione della fattura elettronica, come è stato scritto da più parti. Pertanto il medico veterinario che prima non si faceva pagare per la semplice emissione di una ricetta cartacea, senza
una prestazione clinica, dovrebbe ugualmente non farsi pagare. Il nuovo sistema, infatti, non va a modificare in alcun modo la gestione fiscale e professionale della prestazione di “prescrizione” da parte del medico veterinario rispetto all’utilizzo della ricetta cartacea.
Il sistema consente, anche, al veterinario di indicare sulla ricetta se si tratta di una prescrizione di farmaci necessaria al prosieguo di terapia, alla cura di una malattia cronica o all’adozione di una nuova terapia.
Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 21972 del 28.10.2015, i giudici della Suprema Corte, nel riconoscere le ragioni del contribuente (che non aveva fatturato talune prestazioni in quanto rese gratuitamente), hanno affermato come in presenza della corretta tenuta della contabilità da parte del contribuente (congrua e coerente) sia giustificabile la gratuità dell’opera svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale di quelle rese e che siano caratterizzate dalla semplicità delle stesse.
Riguardo poi un altro “disservizio” segnalato, ovvero la “lunghezza” dei tempi necessari alla prescrizione elettronica, secondo cui sarebbero necessari addirittura fino a 15 minuti per emettere una ricetta, si precisa che il Centro Servizi Nazionale c/o l’IZSAM che gestisce il sistema informatico ha effettuato le verifiche del caso e ha confermato che su un numero di 500.000 ricette emesse dal 1° gennaio 2019, il tempo medio necessario per una prescrizione tramite postazione fissa è stato pari a 3 minuti e tramite APP è risultato essere più veloce, pari a circa 2 minuti.
Infine, per agevolare l’implementazione del sistema REV, il ministero ha predisposto due note informative, trasmesse alle regioni, alle province autonome e alle associazioni di categoria, e pubblicate sul sito istituzionale e ha collaborato alla realizzazione di uno specifico corso FAD con le Federazioni nazionali dei veterinari e dei farmacisti, accessibile dal sito oltre che da quelli delle due Federazioni.
lunedì 6 maggio 2019