Nota esplicativa DGSAF

Al fine di evadere alcuni quesiti inerenti la possibilità di sostituzione del medicinale veterinario prescritto mediante la ricetta veterinaria elettronica, la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha diramato una nota esplicativa.
Nel riportare il dettato dell’art. 78 del decreto legislativo 193/06 (Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d’urgenza) la nota ricorda che sono identificate due diverse fattispecie nell’ambito delle quali il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario.

In pratica, il primo comma permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica. In tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione.
Il secondo comma invece, prevede un tipo di sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi.
La nota riporta, a titolo di esempio, altre possibili situazioni e le relative modalità di gestione.
L’ufficio del Dicastero invita infine a considerare le eventuali carenze sul mercato, distinguendo i casi in cui il medicinale:
1. non sia presente sul mercato del territorio nazionale;
2. non sia presente in un determinato momento in farmacia.
Viene infine ricordato che i farmacisti, qualora richiesti di medicinali di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese.
Nel fornire alcune delucidazioni, pur se non esaustive, la nota rimandando la questione anche al confronto tra il medico veterinario prescrittore e il farmacista.