Sollecitata dai presidi provinciali ad esercitare in argomento ‘pubblicità sanitaria’ una finzione di coordinamento, la FNOVI per assicurare, ove possibile, la corretta e uniforme interpretazione da parte degli Ordini provinciali dei risvolti deontologici e della normativa in materia di pubblicità, ha divulgato a Torino, in occasione dei lavori del Consiglio Nazionale svoltisi nel capoluogo piemontese, il testo di una nuova Appendice dedicata alla corretta applicazione dell’Art. 51 del Codice Deontologico alla luce della vigente normativa in materia di informazione sanitaria.

Nel corso del suo intervento, la Vicepresidente FNOVI, Carla Bernasconi, ha ribadito che il punto di riferimento nella individuazione dell’oggetto dell’informazione sanitaria e delle relative caratteristiche deve essere quello di garantire la sicurezza delle cure, della salute e del benessere degli animali nonché quello di riaffermare la dignità e il decoro della professione.
Questo alla luce anche delle recenti norme in materia di cui alla Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio). La disciplina introdotta dall’art 1 – commi 525 e 536 – della Legge n. 145/2018 rappresenta un intervento legislativo ad integrazione delle norme già vigenti in materia di informazione sanitaria, al fine di definirne meglio i limiti riguardanti le professioni regolamentate e di riaffermare in modo inequivoco il ruolo degli Ordini. Dunque, l’ultimo e chiarificatore intervento del legislatore stesso sul tema di cui trattasi non comporta, né esplicitamente né implicitamente, l’abrogazione del precedente quadro normativo che anzi rientra armonicamente nella disciplina normativa in oggetto.
Il testo presentato si arricchisce di una Appendice Normativa in materia di informazione sanitaria che, se pur in modo non esaustivo, riunisce i principali interventi prescrittivi registratisi in argomento.